Chiariamo la definizione di lavoratore come
riportata nel D.Lgs.626/94.
"LAVORATORE: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono EQUIPARATI i soci lavoratori di cooperative o di società, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso i datori di lavoro per agevolare
o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso
di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici."
Categorie particolari di lavoratori
- lavoratori a domicilio (di cui alla L. 877/73)
- portieri (che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo
dei portierati di fabbricato)
- rapporti a distanza mediante collegamento informatico e telematico
- collaboratori coordinati e continuativi
- collaboratori a progetto
- imprese familiari
- lavoratori autonomi
nei confronti di queste tipologie di lavoratori gli adempimento sono minori
poiché rientrano nel campo di applicazione solo di alcuni articoli.
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